Conseguenze per il garante di un prestito non pagato

Cerchiamo di capire quali sono le  Conseguenze per il garante di un prestito non pagato, contemplando, il più possibile, le varianti ammissibili dalla legge. Il mancato adempimento del prestito comporta l’entrata in scena del fideiussore, nei limiti del tetto massimo stabilito contrattualmente che non deve dimostrarsi particolarmente oneroso rispetto a quanto dovuto dal debitore.

sdasfdsfE’ quanto stabilito ai fini della validità della fideiussione “omnibus” (di natura indeterminata), per la quale l’assenza di un tetto massimo o la sua entità proibitiva determina la nullità dell’accordo di fideiussione (figura del garante di un prestito non pagato), sotteso al contratto di prestito. Il prestito è un contratto. L’obbligo del fideiussore o è di natura futura o condizionale (mancato pagamento delle rate del prestito).

Quali i diritti del garante?

Sì, è proprio vero anche il fideiussore può essere iscritto al SIC (Sistema delle informazioni creditizie) come cattivo pagatore ma rimangono gli obblighi di legge previsti per il debitore. Altrimenti il fideiussore può eccepire il mancato rispetto della legge. Le conseguenze per il garante di un prestito non pagato sono, in linea di massima, le stesse valide per il debitore, con la differenza che anche la figura del garante è specificamente garantita dalla legge.

 

In particolare, precisiamo quanto segue:

  • L’annullamento del contratto di prestito personale determina l’automatica decadenza della fideiussione
  • Se non diversamente stabilito la garanzia comporta l’obbligo di risposta anche per tutte quelle spese eventuali e future, dovute al recupero del mancato pagamento del prestito.
  • Può essere stabilito tra le parti il beneficio di escussione (il creditore è tenuto a rivalersi prioritariamente sul debitore principale), nonché il beneficio di divisione se i fideiussori sono più di uno
  • Il fideiussore si surroga nei diritti del creditore e può esigere dal debitore quanto da lui saldato, in funzione di garante. Inoltre, il fideiussore ha, in questo caso, diritto anche agli interessi legali, a partire dal momento in cui ha proceduto al saldo del prestito o debito.
  • E’ stabilito dalla legge che il fideiussore debba comunicare al debitore di aver effettuato il pagamento, in quanto non potrà procedere contro il debitore se quest’ultimo non sapendolo ha anch’egli provveduto a pagare le rate
  • E’ possibile sentirsi liberati dagli impegni assunti se, senza alcuna preventiva comunicazione, il creditore ha provveduto ad estendere il credito al debitore principale, con ciò venendo a gravare l’impegno assunto dal fideiussore del prestito personale (tutela della figura del garante). E’ quanto successo per la sentenza n.16667 (01/10/2012) della Corte di Cassazione, in cui il fideiussore era venuto a conoscenza dell’estensione della linea di credito al debitore, già insolvente. Il fideiussore ha avuto, pertanto, diritto a liberarsi dell’impegno con il creditore.
  • Il creditore, prima di rivolgersi al fideiussore, deve svolgere le sue azioni nei confronti del debitore, nei termini prescritti, altrimenti si prescrive l’impegno preso dal fideiussore.

In conclusione, le conseguenze per il mancato pagamento delle rate del prestito sono esattamente identiche a quelle del debitore (segnalazione al SIC, pignoramento dei beni, azioni in processo), nei casi e nelle eccezioni stabilite dalla legge, a tutela del garante.